Condizioni generali di contratto di SCC air compressors Italia S.r.l.

  1. Generale
    1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (“CGC”) si applicano a tutte le vendite da noi effettuate e a tutti i servizi da noi prestati e valgono esclusivamente nei confronti di imprenditori e persone giuridiche. Le condizioni generali dell’acquirente che contengono previsioni divergenti, contrastanti o integrative rispetto alle presenti CGC non si applicano se non espressamente concordate per iscritto. Nelle presenti CGC per “noi” si intende SCC air compressors Italia S.r.l. e per “acquirente” si intende chiunque acquisti od ordini beni e servizi da noi forniti.
  2. Condizioni di offerta
    2.1. Le nostre offerte non sono vincolanti e sono da intendersi solo come un invito a effettuare un
    2.2 Le dichiarazioni contenute in cataloghi, opuscoli, volantini, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini prezzi riguardanti dimensioni, pesi, servizi ecc. sono solo indicativi salva nostra espressa conferma scritta all’interno della nostra offerta.
    2.3. Abbiamo facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive alla merce ordinata rispetto alle caratteristiche descritte in offerte o materiale pubblicitario purché non limitino in maniera sostanziale l’acquirente né influiscano sulla funzionalità della merce ordinata.
    2.4. Modelli, campioni, disegni, piani, descrizioni, preventivi e altri documenti rimangono di nostra proprietà e sono coperti dal nostro copyright. Non possono essere ceduti o resi disponibili a terzi.
  3. Entrata in vigore del contratto
    3.1. L’ordine del cliente costituisce una proposta di acquisto valida per un periodo di 4 settimane dalla data di invio dell’ordine.
    3.2. Il contratto entra in vigore solo al ricevimento da parte del cliente della nostra conferma scritta di vendita o con la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi ordinati dal cliente, se precedent.
    3.3. Eventuali accordi aggiuntivi, modifiche e integrazioni rispetto a ordini già confermati sono efficaci solo se da noi confermati per iscritto. La merce da consegnare non potrà essere esportata, salvo patto contrario.
  4. Prezzi
    4.1. Gli ordini per i quali non sono stati specificamente concordati i prezzi saranno fatturati sulla base dei prezzi di listino in vigore il giorno della consegna.
    4.2. I prezzi si intendono per consegna franco fabbrica/magazzino. I costi di imballaggio e trasporto così come quelli relativi all’assicurazione per il trasporto eventualmente richiesta dal cliente e i materiali di installazione e avviamento sono computati a parte.
    4.3. Se non diversamente indicato, tutti i prezzi si intendono IVA
  5. Pagamento, ritardo nel pagamento, divieto di compensazione
    5.1. Accettiamo modalità di pagamento diverse dal contante o dal bonifico bancario solo se preventivamente concordate e comunque salvo buon fine.
    5.2. Non si applicano sconti o riduzioni se non previamente concordati per iscritto. Lo sconto può essere applicato solo se tutti i pagamenti associati al contratto sono stati ricevuti da noi entro il termine specificato. In mancanza di diverso specifico accordo, il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data della fattura con uno sconto del 2% o entro 30 giorni senza alcuna detrazione. I pagamenti per le riparazioni devono essere effettuati per intero entro 14 giorni dalla data della fattura.
    5.3. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Resta riservato il nostro diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
    5.4. L’acquirente può opporre in compensazione solo i crediti che sono statti definitivamente accertati per via giudiziale, quelli non contestati o da noi riconosciuti.
    5.5 Se l’acquirente ritarda il pagamento per più di un mese o se sono state avviate procedure esecutive nei suoi confronti, abbiamo diritto al pagamento anticipato per tutte le consegne in sospeso derivanti da altri ordini o da ordini a consegna richiesta.
    5.6. L’acquirente ha diritto di esercitare il diritto di ritenzione solo se il suo credito si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
  6. Scadenze, tempi di consegna, ritardi nella consegna
    6.1. I termini per la consegna iniziano a decorrere con l’invio della conferma d’ordine ma non prima che l’acquirente abbia fornito i documenti, le approvazioni o le liberatorie necessari e non prima che sia stato versato l’eventuale acconto concordato.
    6.2. I termini per la consegna concordati possono essere ragionevolmente prolungati in caso di agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate, nonché in caso di forza maggiore o impedimenti imprevisti al di fuori del nostro controllo, se tali ostacoli influiscono effettivamente sulla nostra capacità di produzione o consegna della merce ordinata. Lo stesso si applica nei casi in cui nostri i subfornitori sono interessati da medesime circostanze. Se le circostanze di cui sopra incidono sulla nostra attività in maniera tale da rendere impossibile o eccessivamente gravosa l’esecuzione dell’ordine, avremo il diritto di dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta.
    6.3. In caso di ritardo da parte nostra, l’acquirente può chiedere un indennizzo che per ogni intera settimana di ritardo e pari allo 0,5% del prezzo netto d’acquisto di quella parte delle forniture che per via del ritardo non ha potuto essere utilizzata per lo scopo previsto, a condizione che possa dimostrare in modo credibile di aver subito un danno come conseguenza. L’indennizzo in questione non può in nessun caso superare complessivamente il 5% del prezzo netto sopra detto.
    6.4. Il risarcimento dei danni per ritardata o mancata fornitura è sempre limitato all’indennizzo specificato nella clausola 6.3. Il limite ora detto non si applica nei casi di dolo o colpa grave e di perdita della vita, lesioni fisiche o danni alla salute.
    6.5. Se ne facciamo richiesta, l’acquirente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se, a causa della ritardata consegna, intende dichiarare risolto il contratto o insiste sulla consegna.
  7. Spedizione, passaggio del rischio e mancata accettazione
    7.1. Se non concordato diversamente per iscritto, la scelta circa le modalità di spedizione, del tipo di trasporto e del trasportatore sarà determinata da noi a nostra esclusiva discrezione. Non forniamo alcuna garanzia di costi di spedizione più bassi.
    7.2. Il rischio si trasferisce sull’acquirente non appena consegniamo la merce ordinata allo spedizioniere o ad altra persona designata per l’effettuazione della spedizione, anche nel caso in cui fossimo tenuti alla successiva installazione dell’attrezzatura presso l’acquirente. Se la spedizione viene ritardata a causa di circostanze di cui è responsabile l’acquirente, il rischio passa all’acquirente nel momento in cui questo stato informato del fatto che la merce è pronta per essere spedita.
    7.3. L’acquirente è tenuto a rimborsare tutti i costi e risarcire tutti i danni derivanti dal suo ritardo nel ricevimento della merce. Abbiamo diritto al pagamento di una penale pari allo 0,5 % del valore netto delle merci immagazzinate per ogni mese iniziato, fino a un massimo del 5 % di tale valore; resta riservato il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
    7.4. In caso di mora nell’accettazione e in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell’acquirente ci costringe a tenere in magazzino la merce ordinata, il nostro credito che ne deriva si considera scaduto al più tardi 14 giorni dopo il verificarsi della mora.
  8. Garanzia
    8.1. Garantiamo che l’attrezzatura è esente da vizi costruttivi o materiali in conformità con lo stato dell’arte e con le norme tecniche valide in Italia.
  9. Denuncia dei vizi
    9.1. L’acquirente è tenuto a ispezionare la merce consegnata subito dopo il ricevimento e a segnalarci per iscritto eventuali vizi palesi entro 10 giorni dalla consegna. I vizi occulti devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. La mancata denuncia tempestiva dei vizi fa decadere l’acquirente dalla garanzia per i vizi di cui all’art. 1490 cod. civ. L’onere della prova riguardo all’esistenza del vizio e alla tempestività della denuncia è a carico dell’acquirente.
  10. Diritti Associati alla Garanzia
    10.1. L’acquirente non ha diritto di rifiutare le consegne a causa di vizi di scarsa importanza.
    10.2. In caso di vizi abbiamo facoltà di riparare il prodotto eliminando il vizio o di consegnare un bene privo di vizi entro un ragionevole periodo di tempo . La scelta tra una e l’altra soluzione avviene a nostra esclusiva discrezione. Abbiamo facoltà di rifiutarci di intervenire per rimuovere eventuali vizi fintanto che l’acquirente non adempia ai suoi obblighi di pagamento relativi a quella parte della nostra prestazione esente da vizi.
    10.3. Se la riparazione è impossibile, due tentativi di riparazione non sono andati a buon fine, o la riparazione o la nuova consegna non sono state eseguite o solo con colpevole ritardo, l’acquirente può, a sua scelta, richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Non è ammessa la risoluzione del contratto in caso di vizi di scarsa importanza.
    10.4. Se durante l’attività di ricerca o riparazione dei vizi eseguiamo delle prestazioni senza essere obbligati a farlo, abbiamo il diritto di addebitare un compenso secondo il nostro listino prezzi corrente. Ciò vale in particolare se il vizio denunciato non può essere provato o non è a noi imputabile, a meno che l’acquirente non dimostri di averne ignorato senza colpa l’inesistenza.
    10.5. Le spese sostenute nel corso dell’attività svolta per rimuovere i vizi, comprese le spese di viaggio, trasporto, manodopera e materiale, sono a carico dell’acquirente nella misura in cui esse siano aumentate perché l’oggetto delle forniture è stato successivamente portato in un luogo diverso dalla filiale dell’acquirente, a meno che ciò non sia conforme al suo normale utilizzo.
  11. Responsabilità
    11.1. Se non diversamente previsto nelle presenti CGC, non rispondiamo dei danni subiti dall’acquirente se non in caso di dolo e colpa grave e qualora abbiamo fornito una specifica garanzia.
    11.2. Quanto precede non limita in alcun modo la responsabilità di legge per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, nonché la responsabilità in base alle norme sulla responsabilità da prodotti difettosi.
    11.3. In nessun caso rispondiamo dei danni che derivano da uso inappropriato o improprio, installazione difettosa da parte dell’acquirente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, uso di attrezzature inadeguate, lavori di costruzione difettosi, prodotti chimici, agenti elettrochimici o elettrici, modifiche o riparazioni improprie da parte dell’acquirente o di terzi senza il nostro consenso.
    11.4. La responsabilità personale dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari è esclusa o limitata nella misura e negli stessi casi in cui lo è la nostra responsabilità.
  12. Riserva di proprietà
    12.1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo concordato.
    12.2. L’acquirente può cedere a terzi la merce soggetta a riserva di proprietà purché informi il terzo del fatto la merce è ancora di nostra proprietà e contestualmente lo inviti a versare in nostro favore la parte rimanente del prezzo della vendita originaria, contemporaneamente informandoci dell’avvenuta cessione e dell’identità del cessionario.
    12.3. La lavorazione e le modifiche eseguite dall’acquirente sui beni oggetto della riserva di proprietà si intendono svolte per nostro conto, fermo restando che qualsiasi obbligazione che dovesse derivarne resterebbe a esclusivo carico dell’acquirente. In caso di specificazione, unione o commistione dei beni oggetto della riserva di proprietà con altri beni o materiali altrui, il nuovo bene che ne deriva è di nostra proprietà in proporzione al valore di vendita del bene oggetto della riserva rispetto a quello degli altri beni utilizzati al momento della specificazione, dell’unione o della commissione .
    12.4. Se le modifiche di cui al punto che precede comportano che proprietario esclusivo del nuovo oggetto sia l’acquirente, questi è tenuto a riconoscerci la proprietà parziale del nuovo bene in proporzione al valore di questo e al valore di vendita del bene oggetto di riserva di proprietà utilizzato. In ogni caso il nuovo bene è custodito dell’acquirente a proprie esclusive cura e spese.
    12.5. L’acquirente è tenuto ad assicurare i beni oggetto di riserva di proprietà contro i danni da incendio e acqua fino al momento in cui non abbia ottenuto la piena proprietà e a darcene prova qualora ne facessimo richiesta
  13. Prestazioni condizionate
    13.1. L’esecuzione del contratto è subordinata alla condizione che non sussistano impedimenti imputabili a norme nazionali, europee, internazionali o di Paesi terzi che limitino il commercio con l’estero, come ad esempio embarghi o altre sanzioni.
    13.2. L’acquirente deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esportazione, il trasporto e l’importazione.
  14. Impossibilità dell’adempimento, adeguamento del contratto
    14.1. Nei casi in cui la consegna sia impossibile per cause a noi imputabili, l’acquirente ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano nella misura massima di un importo pari al 10% del valore della parte dei beni che per via dell’impossibilità non può essere destinata all’uso previsto. Questa limitazione non si applica nei casi di dolo, colpa grave o perdita della vita, lesioni personali o danni alla salute. Resta impregiudicato il diritto dell’acquirente alla risoluzione del contratto.
  15. Installazione e montaggio
    15.1. Tutte le opere di terra, cemento, edilizie, elettriche, impalcature, stucchi, tinteggiature e le altre opere accessoria che normalmente non rientrano nell’ambito della nostra attività e tutti i materiali necessari sono a carico dell’acquirente, il quale è parimenti tenuto garantire che tali opere siano tempestivamente disponibili.
    15.2. L’acquirente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei nostri beni e del nostro personale di installazione in cantiere.
    15.3. Prima dell’inizio dei lavori di installazione, l’acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie relative all’ubicazione delle linee elettriche, del gas o dell’acqua non visibili o di strutture simili.
    15.4. Se il montaggio, l’installazione o la messa in servizio sono ritardati a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, tutti i costi legati al periodo di attesa e agli ulteriori viaggi necessari per il personale di montaggio o installazione restano a carico dell’acquirente.
    15.5. Rispondiamo solo per il corretto trattamento e montaggio o installazione della merce consegnata. Non siamo responsabili per il lavoro svolto dagli installatori o dal nostro personale di montaggio e altro personale ausiliario se il loro lavoro non è direttamente associato alla consegna e al montaggio della nostra merce ed è stato disposto dall’acquirente.
    15.6. L’acquirente è tenuto a rimborsarci i costi di manodopera, trasferta e spese di viaggio, compresi i supplementi per lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo secondo gli accordi presi al conferimento dell’incarico. L’acquirente deve informarci settimanalmente e senza ritardo in merito ai tempi di lavoro del personale di installazione nonché alla conclusione del montaggio, dell’installazione o della messa in servizio.
    15.7. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le nostre condizioni speciali per il montaggio e l’installazione.
  16. Riparazioni
    16.1. In caso di consegne gratuite effettuiamo lavori di riparazione su apparecchiature e parti da noi consegnate. In sostituzione dell’apparecchiatura a noi consegnata per la riparazione forniamo normalmente apparecchiature sostitutive ricondizionate. L’attrezzatura sostitutiva viene consegnata in breve tempo, ancorché in funzione della disponibilità. Soprattutto per le apparecchiature di grandi dimensioni, applichiamo i costi di riparazione dell’apparecchiatura consegnataci o un prezzo di sostituzione standard. L’attrezzatura da riparare diventa di nostra proprietà non appena viene spedita l’attrezzatura sostitutiva. La proprietà dell’attrezzatura sostitutiva si trasferisce solo dopo il pagamento completo della fattura relativa alla riparazione. In caso di specifico accordo da concludersi prima della consegna dell’attrezzatura da riparare e comunque non più tardi del conferimento dell’ordine di riparazione, il proprietario dell’attrezzatura da riparare può recuperare la propria attrezzatura purché corrisponda tutti costi di riparazione, fermo restando che il tempo necessario per la riparazione può essere di diverse settimane. Forniamo attrezzatura a titolo di noleggio solo su espressa richiesta e dietro pagamento di un canone comprensivo delle spese di ispezione. Le spese di trasporto e il rischio di trasporto sono sempre a carico dell’acquirente.
  17. Legge applicabile e foro competente
    17.1. In tutti i casi in cui l’acquirente non è un consumatore ogni controversia relativa al rapporto contrattuale è devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano. Abbiamo in ogni caso facoltà di agire davanti al giudice competente per territorio rispetto alla sede dell’acquirente.
    17.2. Il contratto è interamente disciplinato dal diritto italiano con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.

ESPRESSA APPROVAZIONE DI CLAUSOLE
L’acquirente dichiara di avere letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole contenute nelle presenti CGC:

3.3. divieto di esportazione;

5.3 limiti alla compensazione;

5.4 annullamento delle dilazioni di pagamento;

5.5 limiti all’esercizio del diritto di ritenzione;

6.4 limitazione di responsabilità in caso di ritardo;

11 limitazione di responsabilità;

12 riserva di proprietà;

14 limitazione di responsabilità;

17.1 foro competente in via esclusiva

 

Data: __________________________________________________

 

 

 

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(firma e timbro dell’acquirente)